Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Art. 13,c.1,lett.b,c
Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
Dirigenza: Dirigenti
Organizzazione didattica: Organigramma
Ufficio relazioni con il pubblico: URP
Misure organizzative ai sensi della Direttiva della Funzione Pubblica – aggiornato al 9/01/2013: Misure ai sensi della Direttiva Funzione Pubblica n°14-2011 agg 09 01 2013
Organi collegiali: Organi collegiali